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Home LE ASSOCIAZIONI

Guida alle Associazioni

L’associazionismo rappresenta una delle componenti più vitali e propositive della cosiddetta società civile. Lo attestano le innumerevoli attività che una miriade di associazioni svolgono quotidianamente: da quelle creative a quelle sportive, dalle battaglie di impegno civile alla promozione sociale, dalla solidarietà alla difesa per l’ambiente.

Per questo questa guida non ha solo il semplice, seppur importante, compito di illustrare quali e quante siano le possibilità a disposizione del cittadino ma soprattutto è un attestato di quanto sia forte anche alla Spezia l’impegno, silenzioso e quotidiano, che tanti cittadini mettono nell’aiutare gli altri o per la crescita culturale e sociale della nostra città.

Probabilmente nell’elenco delle associazioni mancherà di qualche sigla, sicuramente non si tratta di una lista completa ed esaustiva, una scusa a coloro che non siamo riusciti a segnalare e fin d’ora un ringraziamento a tutti coloro che vorranno aiutarci a renderla ancor più completa.

Per maggiori informazioni contattare il Centro Informagiovani ai numeri telefonici 0187 21 062 - 0187 727 854.



COME SI COSTITUISCE UN’ASSOCIAZIONE


NORME DI CARATTERE GENERALE SULLE ASSOCIAZIONI
La libertà di associazione è riconosciuta dall’art. 18 della Costituzione, che stabilisce che “i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli  dalla legge penale”. Dalla libertà di associazione derivano altre libertà per il singolo cittadino: 
 La libertà di costituire un’associazione
 La libertà di aderire ad un’associazione
 La libertà di non far più parte di un’associazione o di non prendervi parte
 Tutte queste libertà trovano una limitazione qualora nel loro esercizio chi agisce in nome e per conto dell’associazione commetta reati.
Nonostante l’importanza dell’associazione, poche sono le norme che la regolano. Esistono norme di carattere generale e di carattere particolare che riguardano particolari forme di associazione:
la legge 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato
la legge 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale
la legge 49/1987 sulle organizzazioni non governative (ONG)
la legge 133/1999 (modificata con la Legge 342/2000) sulle organizzazioni sportive dilettantistiche.
Accanto alle norme di carattere particolare è in atto (nel decreto legislativo 460/1997) uno speciale regime fiscale del quale è possibile usufruire solo in presenza di particolari requisiti e a determinate condizioni che portano alla denominazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).  Scarica il vademecum delle ONLUS

COME SI COSTITUISCE UN’ASSOCIAZIONE
Per costituire un’associazione non riconosciuta, cioè regolata dagli accordi liberamente presi tra i fondatori e dalla volontà di operare in modo organizzato e senza finalità di lucro, sono necessarie almeno due persone, anche se il loro numero è quasi sempre superiore.  Il primo passo è quello di redigere l’atto costitutivo (atto che sancisce la costituzione dell’associazione) e lo statuto (atto che regola il funzionamento dell’associazione). Questi atti sono indispensabili se si vogliono richiedere fondi pubblici ed agevolazioni.
- L’atto costitutivo (scarica il modello) rappresenta il cosiddetto "atto di nascita” e deve riportare il nome dell’associazione, la sede ed i nomi dei fondatori. Alcuni dei fondatori spesso entrano a far parte del consiglio direttivo. Affinché un’associazione nasca non è necessario che l’atto costitutivo sia redatto da un Notaio, anche perchè ha un costo notevole. Una soluzione intermedia tra il non registrare nulla e l’andare dal notaio è quella di depositare l’atto costitutivo e lo statuto presso l’Ufficio del Registro competente per il territorio. Il costo medio, tra imposte e marche da bollo, è di circa 200 euro. Questa cifra è minore nel caso di ONLUS o Associazioni di volontariato (in questi casi occorre citare, nella richiesta inoltrata all’Ufficio, la legge in forza della quale si chiede l’esenzione dall’imposta sul bollo). Questa registrazione permette, a chiunque voglia saperlo, di stabilire la data di avvio e gli scopi dell’associazione. Registrare l’associazione risulta importante se si intende accedere a finanziamenti o contributi pubblici, se si svolgono attività di gestione(con contratti o convenzioni), se si hanno rapporti con sponsor etc. Ogni eventuale successiva variazione dello statuto comporta una nuova registrazione.
- Lo statuto (scarica il modello) stabilisce regole e scopi precisi dell’associazione.Esso è un vero e proprio “patto associativo”. La parola “patto” riflette bene l’importanza dello statuto, in quanto in esso è racchiuso lo scopo che ha unito i fondatori e a cui dovranno unirsi coloro che in futuro entreranno a far parte dell’associazione. Lo statuto in genere contiene: la denominazione e la sede, i principi e lo scopo, le regole sull’ordinamento interno, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, gli organi dell’associazione etc.

ORGANI DI UNA ASSOCIAZIONE
I soci di una associazione possono essere sia persone fisiche che giuridiche (in una associazione possono infatti essere rappresentati anche Enti Pubblici, Associazioni di Categoria, Università etc.). I soci formano l’Assemblea dei Soci. L’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente, sono gli organi statuari principali, l’ossatura dell’associazione attraverso cui si sviluppa l’attività, la gestione quotidiana e la partecipazione democratica di tutti gli associati. L’assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di previsione, per la valutazione dell’attività, per la nomina degli altri organi, per la determinazione delle scelte principali dell’associazione.
Al presidente è il rappresentante dell’associazione. Al Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, spetta il compito di regolare la vita interna dell’organizzazione e di organizzarne le attività.
A questi organi principali, in genere, viene aggiunto il Vice Presidente (che ha il compito di sostituire il presidente nelle sue funzioni, oltre ad altre mansioni) ed il Tesoriere, che si occupa principalmente delle questioni amministrative.
Se i soci fondatori lo ritengono opportuno, possono essere inserite altre figure di gestione (come il segretario o responsabili di progetto) o di controllo (es. i revisori dei conti). Nelle piccole associazioni spesso le poche persone iscritte si fanno carico di diversi compiti.
La storia dell’associazione viene raccolta in un particolare “diario”, il Libro dei Verbali, che deve contenere il succo delle decisioni che il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci prendono per conto dell’associazione quando si riuniscono.
Appare chiaro che ciò che caratterizza l’associazionismo è la partecipazione. I soci hanno tutti gli stessi diritti e doveri, e le scelte dovranno essere prese con chiarezza e rispetto reciproco, a cominciare dall’ammissione di nuovi soci.
E' necessario compilare con regolarità anche il Libro Prima Nota Cassa, dove si registrano le entrate e le uscite relative alle attività svolte dall’associazione. Questi libri, oltre ad essere obbligatori, rappresentano gli strumenti per tenere sotto controllo la situazione dell’Associazione, con particolare riferimento a quella economica.
Infine è consigliabile compilare anche un Libro della Corrispondenza, sia quella ricevuta che quella inviata:se in formato elettronico questo libro può essere tenuto direttamente sul pc.
Una volta costituiti, tutti gli enti associativi sono veri e propri soggetti di diritto: possono stipulare contratti, possono stare in giudizio, hanno un proprio fondo comune autonomo con cui far fronte ai propri impegni economici.

LA GESTIONE ECONOMICA
Le principali fonti di finanziamento per le associazioni sono le entrate di fonte privata e quelle di fonte pubblica.
Le entrate derivanti da fonte privata sono essenzialmente:
- quote sociali
- contributi degli associati
- ricavi da vendita di beni e servizi, di solito ai soci
- donazioni, sottoscrizioni, raccolte di fondi etc.
- sponsorizzazioni
- redditi finanziari e patrimoniali
Le entrate di fonte pubblica:
- contributi e sussidi a sostegno delle attività associative
- ricavi per contratti e convenzioni (es. per la gestione di servizi, di progetti, etc.)
Le quote annuali per rinnovare l’iscrizione all’associazione (se previste nello statuto) e i contributi a parziale o totale copertura della spesa sostenuta dall’associazione per dar vita a corsi, manifestazione ed iniziative varie, versati dagli associati sono considerate entrate non commerciali. Le attività, naturalmente, devono essere in linea con le finalità previste dallo statuto dell’associazione.
Le circoscrizioni, i Comuni, le Province possono finanziare con contributi le attività associative o, più spesso, particolari progetti proposti. Anche alcuni contributi di enti pubblici nazionali d internazionali sono considerati entrate non commerciali (es. il Programma Europeo Gioventù in azione). Per gestire contabilmente queste entrate è sufficiente che l’associazione possieda il numero di codice fiscale o un conto corrente bancario (o postale).
Se a queste entrate si aggiungono quelle provenienti da corrispettivi per determinati servizi che devono essere fatturati, allora l’associazione dovrà munirsi di partita IVA e tenere una contabilità separata tra quest' ultimo tipo di entrate, che sono considerate commerciali, e quelle non commerciali. Per ulteriori informazioni su particolari aspetti dell gestione economica di un'associazione si suggerisce di rivolgersi ad esperti (presso le associazioni di categoria o studi commercialisti).

FORME PARTICOLARI DI ASSOCIAZIONE
Accanto alle regole di carattere generale presenti nel codice civile, la materia dell’associazionismo si è arricchita, nel corso di alcuni anni, di alcune leggi speciali che hanno introdotto forme specifiche di associazione quali:
 
1) Associazioni di Volontariato
Le associazioni di volontariato sono disciplinate dalle Legge n. 266/91 che appositamente si occupa di questa materia. Si tratta di una legge-quadro che disciplina in senso ampio la materia del volontariato e rimanda  alle leggi regionali le ulteriori specificazioni. Ad oggi, seppure con un certo ritardo, tutte le regioni italiane si sono dotate di una legge regionale sul volontariato. La legge 266/91 definisce l’attività volontaria come “attività prestata in modo personale, spontaneo, gratutito e senza fini di lucro anche indiretto e d esclusivamente per solidarietà” (art. 2.1). Inoltre specifica che, per la realizzazione di questa attività, l’associazione di volontariato “si deve avvalere in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti” (Art. 3.1).
I soci volontari possono tuttavia usufruire di un rimborso spese per la loro attività, di norma fissato dall’organizzazione stessa attraverso dei criteri riportati nello statuto (alcune leggi regionali fissano il limite di tale rimborso). Il rimborso delle spese non deve mascherare una retribuzione in nero. La legge prevede anche la possibilità di ricorrere a lavoratori dipendenti, o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ma solo per i “limiti necessari al regolare funzionamento dell’organizzazione oppure necessari per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta” (Art. 3.4).
Chi svolge attività di volontariato all’interno dell’organizzazione non può, allo stesso tempo, lavorare in modo autonomo o subordinato per l’associazione stessa.
La legge incentiva anche chi, avendo un altro lavoro, intenda svolgere attività di volontariato. Chi è iscritto ad una associazione di volontariato e voglia contribuire al fine dell’associazione, ha quindi il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale (Art. 17).
La legge quadro sul volontariato ha anche previsto l’istituzione di un Osservatorio nazionale per il volontariato e dei Centri Servizio per il Volontariato. I Centri Servizio per il Volontariato, diffusi su tutto il territorio nazionale, hanno il compito di “promuovere il volontariato e svolgere attività di formazione, consulenza e informazione per le organizzazioni di volontariato”.
Sono stati istituiti i registri regionali e quello nazionale (quest’ultimo per le associazioni di Volontariato che hanno carattere nazionale). L’iscrizione a questi registri non è obbligatoria, ma è “condizione necessaria per accedere a contributi pubblici, per stipulare convenzioni e per ottenere agevolazioni fiscali”. Alle Regioni e alle Province  Autonome spetta il compito di revisionare periodicamente i registri al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento delle attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. L’articolo 10 della legge 266 delega alle Regioni la fissazione delle norme che regolano:
• le modalità per lo svolgimento di attività  di volontariato all’interno di strutture pubbliche;
• i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione di convenzioni;
• gli organi e le forme di controllo per la tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato;
• la partecipazione dei volontari aderenti a corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti dalle regioni e dagli enti locali nelle materie di intervento delle organizzazioni di volontariato.
La legge fissa anche i diritti e gli obblighi delle associazioni di volontariato. Solo se si rispettano certi obblighi è possibile essere iscritti ai registri. In particolare l’atto costitutivo o lo stauto delle associazioni, secondo l’Art. 3 della L. 266/1991, devono contenere:
- l’assenza di fini di lucro;
- la democraticità della struttura;
- l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dai soci;
- i criteri di ammissione e di esclusione dei soci;
- i diritti e gli obblighi dei soci;
- l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i  lasciti ricevuti;
- le modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci.

2) Associazioni di Promozione Sociale (APS)
E' l'ultima “creazione” del legislatore con la legge 383/00. Secondo l’articolo 2 della suddetta legge sono associazioni di promozione sociale tutte  quelle “associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni” senza scopo di lucro, che svolgono attività di utilità sociale a favore sia degli associati che della comunità. Il testo della legge esclude che i sindacati, i partiti politici, le associazioni di categoria e tutte quelle associazioni che hanno come finalità la tutela degli interessi economici degli associati possano considerarsi associazioni di promozione sociale.
La legge prevede che vi siano registri nazionali (per le APS a rilevanza nazionale che svolgono attività in almeno cinque regioni e venti province) e regionali (per le APS a rilevanza territoriale).
Con la legge 383/00 sono stati istituiti anche Fondi per l’associazionismo e gli Osservatori nazionali e regionali. Gli Osservatori debbono vigilare sull’iscrizione ai registri Nazionale e locale e promuovere studi e ricerche. Su materie di comune interesse i due osservatori svolgono il loro servizio in collaborazione.
Le associazioni di promozione sociale, al pari delle associazioni di volontariato, si avvalgono in misura prevalente delle attività prestate dai loro associati in forma volontaria, libera  e gratuita. A differenza delle organizzazioni di volontariato, quelle di promozione sociale in caso di necessità possono assumere dipendenti o autonomi anche tra i proprio associati.
La legge 383 garantisce alle APS agevolazioni amministrative e fiscali, facilitazioni nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e definisce le norme che riguardano la disciplina delle fonti di finanziamento e gli obblighi verso terzi.
Lo statuto APS, al pari di quello delle associazioni di volontariato, deve contenere alcuni riferimenti specifici.

3) Le Organizzazioni Non Governative (ONG)
Questo tipo di organizzazioni, che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, sono state disciplinate dalla Legge 49/87, che regola tutta la materia della cooperazione allo sviluppo italiana. Per legge possono assumere la forma giuridica dell’Associazione o della Fondazione e debbono chiedere il riconoscimento al Ministero degli Esteri (MAE) per poter operare in progetti di sviluppo finanziati con fondi pubblici del Ministero. è quindi necessario che queste organizzazioni:
- siano associazioni riconosciute, non riconosciute o fondazioni;
- abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo  mondo;
- non perseguano finalità di lucro e prevedano l’obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali  accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
- non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o  privati, italiani o esteri aventi scopo di lucro;
- diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale  qualificato necessari;
- documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai paesi in via di sviluppo, nel settore o  nei settori per cui si richieda il riconoscimento di idoneità;
- accettino controlli periodici all’uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del  mantenimento della qualifica;
- presentino i bilanci analitici relativi all’ultimo triennio documentino la tenuta della contabilità;
- si obblighino alla presentazione di una relazione annuale.

4) Le associazioni sportive
La legge 133/99, successivamente modificata dalla Legge 342/00 prevede nuovi obblighi e agevolazioni per le Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva.
L’insieme di queste norme consente alle associazioni, ad esempio, di compensare atleti, tecnici, organizzatori di attività sportive con un regime agevolato (in pratica senza alcuna imposizione) fino a 5.000 euro annuali e con imposizione ridotta fino a 25.000 euro annuali per persona. Consente, inoltre, di ricevere “erogazioni liberali”, cioè contributi da privati cittadini o da aziende senza che ciò venga considerato come contributo tassabile. Nello stesso tempo viene consentito al donatore di detrarre, entro certi limiti, tale contributo dalle imposte dovute al fisco.